News - Studio FC Network Professionale - Dott. Matteo Franceschini

FINANCIAL
Vai ai contenuti

Certificazione delle attività per il credito ricerca, sviluppo e innovazione

Studio FC Network Professionale - Dott. Matteo Franceschini
Pubblicato da in Fisco · 24 Giugno 2022
L’articolo 23  commi da 2 a 8 del DL 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. DL “Semplificazioni  fiscali”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 n.  143 – ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una  certificazione relativa alla qualificazione delle attività svolte per il  credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione.
Nello  specifico, viene previsto che, al fine di favorire l’applicazione in  condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’art. 1 commi 200, 201 e 202 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione  che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da  effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività  di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e  innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione  delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento  di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai  fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito  d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi  203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. n. 160/2019.
Tale certificazione può essere però richiesta a condizione  che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti  dalle suddette norme non siano state già constatate e comunque non siano  iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative  di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati  abbiano avuto formale conoscenza.
La certificazione sarà rilasciata dai soggetti abilitati  che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da  apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico,  periodicamente elaborate e aggiornate.
Quanto agli effetti della  certificazione, viene disposto che, ferme restando le attività di  controllo previste dal comma 207 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti  nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui,  sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la  certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella  concretamente realizzata.


Torna ai contenuti