L’articolo 23 commi da 2 a 8 del DL 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 n. 143 – ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione relativa alla qualificazione delle attività svolte per il credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione.
Nello specifico, viene previsto che, al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’art. 1 commi 200, 201 e 202 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. n. 160/2019.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. n. 160/2019.
Tale certificazione può essere però richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle suddette norme non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
La certificazione sarà rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate e aggiornate.
Quanto agli effetti della certificazione, viene disposto che, ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.