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Segnali di allarme e codice della crisi

Studio FC Network Professionale - Dott. Matteo Franceschini
Pubblicato da in Crisi d'impresa · 8 Settembre 2022
Con l'entrata in vigore, il 15 Luglio scorso del "Codice della Crisi", sono divenute operative le segnalazioni a seguito di inadempimenti fiscali e previdenziali di cui all’art. 25-novies comma 1 del DLgs. 14/2019, i quali rappresentano un possibile “segnale di allarme” (art. 3  comma 4 lett. d) del DLgs. 14/2019), però non individuano  necessariamente uno stato di crisi. Quest’ultimo, infatti, “si manifesta  con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle  obbligazioni nei successivi dodici mesi” (art. 2  comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019), misurabile attraverso un  indicatore di sostenibilità del debito a dodici mesi, come il DSCR, che  presume l’adozione di un adeguato strumento di pianificazione  finanziaria annuale: il budget di tesoreria, il rendiconto finanziario  oppure – con riguardo alle micro e piccole imprese, analogamente a  quanto raccomandato dal principio contabile nazionale OIC 9  in materia di svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli –  il conto economico previsionale a dodici mesi. In senso conforme, si  veda anche l’art. 3 comma 3 lett. b) del DLgs. 14/2019, secondo cui gli adeguati assetti societari (artt. 2086  comma 2 c.c. e 3 comma 2 del DLgs. 14/2019) e le “misure idonee”  richieste all’imprenditore individuale (art. 3 comma 1 cit.), al fine di  prevedere tempestivamente l’emersione della crisi, devono permettere,  tra l’altro, di “verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità  aziendale almeno per i dodici mesi successivi”.

Lo Studio FC, sulla base dell'esperienza maturata, è in grado di affiancare l'imprenditore nella redazione di un budget di tesoreria previsionale e di un conto economico previsionale che consenta di tenere monitorata l'evoluzione prospettica del debito.


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