Con l'entrata in vigore, il 15 Luglio scorso del "Codice della Crisi", sono divenute operative le segnalazioni a seguito di inadempimenti fiscali e previdenziali di cui all’art. 25-novies comma 1 del DLgs. 14/2019, i quali rappresentano un possibile “segnale di allarme” (art. 3 comma 4 lett. d) del DLgs. 14/2019), però non individuano necessariamente uno stato di crisi. Quest’ultimo, infatti, “si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019), misurabile attraverso un indicatore di sostenibilità del debito a dodici mesi, come il DSCR, che presume l’adozione di un adeguato strumento di pianificazione finanziaria annuale: il budget di tesoreria, il rendiconto finanziario oppure – con riguardo alle micro e piccole imprese, analogamente a quanto raccomandato dal principio contabile nazionale OIC 9 in materia di svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli – il conto economico previsionale a dodici mesi. In senso conforme, si veda anche l’art. 3 comma 3 lett. b) del DLgs. 14/2019, secondo cui gli adeguati assetti societari (artt. 2086 comma 2 c.c. e 3 comma 2 del DLgs. 14/2019) e le “misure idonee” richieste all’imprenditore individuale (art. 3 comma 1 cit.), al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi, devono permettere, tra l’altro, di “verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi”.
Lo Studio FC, sulla base dell'esperienza maturata, è in grado di affiancare l'imprenditore nella redazione di un budget di tesoreria previsionale e di un conto economico previsionale che consenta di tenere monitorata l'evoluzione prospettica del debito.